Le convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo settore esprimono un chiaro 'favor' nei confronti del ruolo delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale nello svolgimento di servizi sociali di interesse generale.
Questo richiede al tempo stesso che la pubblica amministrazione esprima un percorso amministrativo che rende trasparenti presupposti e motivazioni che hanno portato a ricorrervi e che il tutto appaia motivato su criteri sostanziali di perseguimento dell’interesse pubblico.